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sTATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA “Compagno è il mondo”

 

Art. 1

È costituita l’Associazione Culturale non riconosciuta denominata “Compagno è il mondo”, con rispetto delle norme dettate dal codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all’art. 36, con sede in Roma alla via Zanardelli n. 34, cap 00186, essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norma di legge in materia.

Art. 2

L’Associazione può svolgere attività di sensibilizzazione politica e culturale, nonché attività di utilità sociale, a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro, ispirandosi ai principi della Costituzione e, in particolare, ai valori della democrazia, dell’antifascismo, della pace, della dignità, dell’uguaglianza e della giustizia sociale, della solidarietà, della parità di genere. L’Associazione individua nel campo del socialismo europeo il proprio orizzonte ideale di riferimento e si propone l’obiettivo di contribuire al suo rilancio e rinnovamento culturale. In particolare, i temi dell’integrazione europea, della transizione ecologica e digitale e di un nuovo internazionalismo delle forze progressiste costituiranno punti focali dell’attività dell’Associazione.

Art. 3

È compito dell’Associazione quello di promuovere, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti e partiti politici, l’organizzazione di iniziative pubbliche, convegni e attività di comunicazione coerenti con i propri obiettivi. L’Associazione può altresì promuovere, anche in collaborazione con altre realtà che condividano le proprie finalità politico culturali, attività di formazione, seminari, studi e ricerche. L’Associazione, infine, può realizzare attività commerciali propedeutiche e/o collegate alle sue finalità, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.
La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4

Per il perseguimento delle sue finalità di elaborazione, ricerca, analisi e formazione, l’Associazione si dota di un Comitato Scientifico, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Consiglio Direttivo approva anche eventuali integrazioni del Comitato Scientifico, nonché la nomina del suo Coordinatore, sempre su proposta del Presidente.

Art. 5

Il numero dei Soci è illimitato. All’Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Art. 6

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domande di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Art. 7

La presentazione della domanda di ammissione, dopo la valutazione positiva del Consiglio Direttivo dell’Associazione, dà diritto a ricevere la tessera sociale. All’atto del rilascio della Tessera Sociale, il richiedente acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso all’Assemblea Ordinaria che si pronuncerà sullo stesso in via definitiva. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione solo persone fisiche.
La validità della qualità di Socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso.
Lo Status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
• Fondatori;
• Volontari;
• Onorari;
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo;
Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali ed hanno diritto alla tessera sociale, sottoscrivendo le quote associative;
Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

Art. 8

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle attività organizzate dall’Associazione medesima con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea dei Soci ed esercitare il diritto di voto nella stesso organo sociale.

Art. 9

I soci sono tenuti:
• Al pagamento della tessera sociale;
• Al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali o periodici necessari per la realizzazione delle attività organizzate;
• All’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Art. 10

I Soci che cessano di appartenere all’Associazione sono espulsi o radiati nei seguenti casi:
• Dimissioni volontarie;
• Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
• Quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
• Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
• Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall’Assemblea Ordinaria. L’ associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione e saldando i debiti pregressi. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

Art. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
• Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
• Dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione;
• Da eventuali fondi di riserva.
All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge.

Art. 12

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 13

Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell’Associazione.

Art. 14

L’Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell’attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Art. 15

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:
• Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
• Elegge il Consiglio Direttivo;
• Procede alla nomina delle Cariche Sociali;
• Elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
• Approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l’eventuale preventivo;
• Approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
• Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione o comunicazione agli associati. L’Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull’attività svolta e per la programmazione delle attività future.
Spetta all’assemblea deliberare in merito all’eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 16

L’Assemblea straordinaria è convocata:
• Tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
• Ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.

Art. 18

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria.
Lo scioglimento dell’Associazione, sempre con delibera dell’assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio direttivo previsto dalla legge e non vi si ala rielezione entro 60 giorni dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’Organo direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
L’assemblea all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia.

Art. 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di socio fondatore o socio onorario o socio volontario.

Art. 20

L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e potrà tenersi anche tramite modalità telematiche. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri a un massimo di undici membri, eletti dai Soci fondatori al momento della costituzione. I Soci fondatori eleggono anche il Presidente e il tesoriere tra i membri del Consiglio Direttivo.
Alla scadenza, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Tesoriere vengono eletti dall’Assemblea dei soci. Con le modalità disciplinate da un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
È riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti, entro numero massimo di componenti stabilito al primo comma dell’articolo.
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l’espletamento dell’incarico.
Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Tesoriere rimangono in carica quattro anni, eccetto quelli eletti dai soci fondatori attraverso l’atto costitutivo la cui durata è fissata in due anni, e sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Art. 23

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
• Nominare il Comitato Scientifico e il suo Coordinatore su proposta del Presidente;
• Redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’Assemblea
dei Soci;
• Fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
• Decidere sull’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
• Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività;
• Adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
• Deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
• Favorire la partecipazione dei Soci all’attività dell’Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art. 24

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale del coordinamento, della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo, è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale dell’Associazione e i poteri di firma per tutti gli atti, attività e rapporti della medesima.

Art. 25

In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente) dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità come previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 26

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all’Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria

Art. 27

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

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    3 weeks ago

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    Ora e sempre antifascisti

    Compagno tu fatichi e io magno. (Articolo uno)

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