di Carlo Dore jr.
Una riflessione sui concetti di giustizia, sicurezza e democrazia può costituire il punto di partenza per far emergere i troppi equivoci che contaminano il dibattito in corso sulla riforma costituzionale della Magistratura, e per mettere a fuoco gli obiettivi effettivamente perseguiti dal Legislatore attraverso la riforma in parola.
Gran parte degli equivoci appena segnalati riguardano ovviamente la materia della “giustizia”, che si vorrebbe oggetto di una sorta di “rivoluzione copernicana” (parole del ministro Nordio) in conseguenza dell’introduzione della “separazione delle carriere” tra giudici e pubblici ministeri (recte, della creazione di due distinte magistrature, ricollegate a due distinti CSM e alle quali si dovrebbe accedere tramite separati concorsi).
Questa “rivoluzione copernicana” viene infatti descritta come “consustanziale” (sempre parole del Guardasigilli) alle previsioni dell’attuale testo dell’articolo 111 della Costituzione, laddove è statuito che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. In pratica, la presenza di carriere separate garantirebbe quella terzietà e imparzialità del giudice messa a rischio dall’appartenenza allo stesso ordine del PM, e assicurerebbe un’autentica parità tra accusa e difesa, non pienamente riscontrabile sotto la vigenza dell’attuale sistema.
Al riguardo, e senza voler indulgere in note di colore, rilancio l’interrogativo formulato da Armando Spataro in una recente pubblicazione: avete letto bene l’articolo 111 della Carta?
Dalla esegesi del dato normativo, infatti, non emerge alcuno spunto che renda la separazione delle carriere riconducibile al disegno del Costituente: non i richiami alla figura del Giudice come “terzo e imparziale” (risolvendosi la terzietà del giudice nell’assenza di interessi comuni a quelli di una delle parti, e la sua imparzialità nella capacità di rapportarsi in maniera intellettualmente vergine al caso da decidere, senza avere avuto modo di conoscere il procedimento in altra veste); non il riferimento alla “parità tra le parti”. In ordine a quest’ultimo aspetto, occorre evidenziare come il processo penale risulti strutturalmente (e aggiungerei, fisiologicamente) asimmetrico, in quanto basato sul confronto tra una parte privata (l’imputato) che difende la propria innocenza e la propria libertà personale (in certi casi, indifferente all’accertamento della verità dei fatti), e una parte pubblica (il pubblico ministero) che invece ricerca la verità dei fatti, senza dovere ad ogni costo perseguire una sentenza di condanna.
Specularmente, una simmetria assoluta contraddistingue il processo civile, instaurato a seguito dell’azione del cittadino che richiede in vario modo tutela per un proprio diritto del quale lamenta la violazione. Ma è evidente che la parità tra le parti che caratterizza il processo civile non può essere traslata nel processo penale: se infatti, in nome della parità, si attribuisse al singolo cittadino il potere di esercitare l’azione penale, si giungerebbe in poco tempo all’implosione del sistema-giustizia.
No, la “parità tra le parti” che deve caratterizzare lo svolgimento del processo penale assume evidentemente un differente significato, e riguarda il momento della formazione della prova, ovvero il contraddittorio: nel quale le prove di cui si avvale l’imputato devono avere ai fini della decisione del Giudice (in senso descrittivo e atecnico) lo stesso peso riconosciuto a quelle fornite dal PM.
Considerato poi che la legge Cartabia ha già introdotto una rigorosa “separazione delle funzioni” tra giudicanti e requirenti, e che le statistiche riscontrano un numero irrisorio di passaggi dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa, assume ancor maggiore impatto l’affermazione formulata dallo stesso ministro Nordio e dall’onorevole Bongiorno lo scorso 18 marzo: questa riforma non incide sull’efficienza della giustizia. Ma se la rivoluzione copernicana non è funzionale a una giustizia più efficiente, allora a cosa serve?
La risposta a questo interrogativo può essere rinvenuta nei riferimenti alla materia della “sicurezza”. Se esaminiamo la riforma costituzionale in oggetto alla luce di altri provvedimenti assunti dall’attuale legislatore in materia penale (in particolare, la legge 47 del 2025 in materia di intercettazioni, e la legge 80 del 2025, di conversione del cosiddetto. “decreto sicurezza”), non possiamo non rilevare come la “diffidenza” che il legislatore mantiene in confronto della magistratura requirente strida con il favor manifestamente palesato verso l’operato delle forze di sicurezza.
In particolare, mentre le intercettazioni richieste dal PM e autorizzate dal GIP devono sottostare al famoso limite dei quarantacinque giorni, l’articolo 30 del decreto sicurezza esclude la punibilità dei militari impegnati in operazioni militari internazionali che, per le necessità dell’operazione, fanno uso di strumenti informatici idonei a commettere delitti contro l’inviolabilità del domicilio o la libertà individuale. In altri termini, l’intercettazione disposta dal magistrato viene intesa come un pericolo per la privacy del cittadino; quella ordinata dal generale, evidentemente no.
Ma come si spiega questa contrapposizione? Forse con il fatto che, mentre le forze di sicurezza, nei loro vari apparati, rispondono direttamente all’Esecutivo, il Pubblico Ministero, nella sua configurazione attuale, non solo gode delle stesse garanzie di autonomia e indipendenza che spettano ai magistrati giudicanti, ma condivide con i giudici la cultura della giurisdizione, che li vede “soggetti solamente alla legge” da intendersi come però l’ordinamento nel suo complesso (a partire dai principi costituzionali e di derivazione comunitaria), e non come la semplice voluntas della maggioranza politica operante in una determinata fase storica.
E allora, ecco che l’idea di una magistratura requirente organica al potere esecutivo, di un ritorno al modello dell’inquirente concepito come Procuratore del Re, si sposa bene con la svolta securitaria perseguita dal legislatore negli ultimi anni.
Ma le riflessioni finora svolte su giustizia e sicurezza finiscono fatalmente col proiettarsi in un contesto più ampio: quello della qualità della democrazia. Il graduale venire meno dei grandi partiti di massa, la personalizzazione della politica basata sulla creazione di una sorta di rapporto immediato tra leader e popolo, ha infatti favorito il passaggio dall’idea della democrazia concepita come “partecipazione” (enucleabile dal disposto dell’articolo 49 della Carta) all’idea della democrazia intesa come mera “delega”: in quanto sostenuta dal voto popolare, l’attuazione dell’indirizzo politico declinato dalla maggioranza di governo non deve trovare ostacoli, nemmeno nell’azione di quei soggetti (primi fra tutti, i magistrati) che della legittimazione popolare sono per loro natura sprovvisti. Non a caso, la separazione delle carriere viene invocata dai sostenitori della riforma ogniqualvolta viene pronunciata una sentenza non in linea con il disegno perseguito dall’Esecutivo: anche quando, paradossalmente, siffatta decisione risulta dissonante rispetto alle richieste del PM.
Ma attenzione: l’idea di un potere illimitato, o di un “potere selvaggio” (volendo usare la felice formula coniata da Luigi Ferrajoli) è antitetica rispetto al concetto di democrazia, il quale si regge proprio sulla presenza dei limiti che la Costituzione impone all’azione della maggioranza politica a tutela della posizione di quanti nella maggioranza contingente finiscono col non riconoscersi, e di una serie istituzioni di garanzia (prima fra tutte, la magistratura) che di questi limiti rappresentano il presidio.
Rimane allora spazio per alcune domande, destinate ad alimentare il dibattito che farà da sfondo all’imminente campagna referendaria: se questi limiti vengono meno, se questi presidi cedono, che speranza possiamo avere per il futuro della democrazia? Nell’imperversare dei poteri selvaggi, quanto possiamo sentirci sicuri? E soprattutto: se passa il modello di una magistratura che risponde non alla “legge” (sempre intesa nel senso di ordinamento nel suo complesso) ma ai depositari del potere politico, che speranza possiamo avere di giustizia?


